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Sez. 2, Sentenza n. 421 del 20/02/1967 (Rv. 326342 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RIVALSA DELL'ASSICURATORE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE - PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326342-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RIVALSA DELL'ASSICURATORE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE - PRESCRIZIONE.*

L'Azione di regresso dell'ente assicuratore contro il responsabile civile di un infortunio da circolazione stradale, che non sia il datore di lavoro dell'infortunato, si prescrive nel termine ordinario biennale o nel piu ampio termine decennale, secondo la disciplina prevista dagli artt 2947 (comma secondo) e 2953 cod civ, e non gia nel termine annuale di cui all'art 67 del RD 17 agosto 1935 n 1765. (Cfr 2119'62).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)