Sez. 3, Sentenza n. 5441 del 14/03/2006 (Rv. 587875 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Sinistro derivante da circolazione stradale - Danno subito dall' assicurato - Pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore - Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, emessa nei confronti del responsabile - Anche dal giudice penale - Surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Il diritto dell'assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l'assicuratore ha pagato l'indennità, si prescrive, come quello del danneggiato, non più nel termine biennale a norma dell'art. 2947 secondo comma cod. civ. bensì ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Legge 24/11/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)