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Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005 (Rv. 580175 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE | Azione di simulazione e azione revocatoria - Contratto in frode alla legge - Nozione - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580175-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE

L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullita; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la simulazione assoluta, aveva considerato l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito come elemento concorrente - e non unico - della prova della simulazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)