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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16041 del 07/06/2023 (Rv. 668019 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Procura “ad litem”- Deposito - A pena di inammissibilità anche successivamente al deposito del ricorso - Differenza con procura conferita con atto separato - Necessaria contestualità a pena di improcedibilità.
Stato
decisa il 2023-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668019-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il deposito della procura alle liti ex art. 77 c.p.c. non deve necessariamente avvenire unitamente al ricorso, ben potendo essere eseguito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche successivamente in quanto rilevante ai fini della ammissibilità dello stesso (e del controricorso), mentre deve essere contestuale, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., quanto la procura "ad litem" sia conferita con atto separato.

Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)