Sez. U, Ordinanza n. 17304 del 14/11/2003 (Rv. 568200 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Deposito separato rispetto al ricorso - Legittimità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
La norma di cui all'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)