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Sez. 1, Sentenza n. 1461 del 15/05/1972 (Rv. 358105 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - LEGGE N 158 DEL 1967 - DIVIETO DEL NOME, DELLA DITTA, DELL'INSEGNA - CONDIZIONE - SIMIGLIANZA AD ALTRI USATI IN MARCHIO ANTERIORE - DIVIETO DEL PATRONIMICO GIA USATO - ELEMENTI DIFFERENZIATORI - IRRILEVANZA - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358105-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - LEGGE N 158 DEL 1967 - DIVIETO DEL NOME, DELLA DITTA, DELL'INSEGNA - CONDIZIONE - SIMIGLIANZA AD ALTRI USATI IN MARCHIO ANTERIORE - DIVIETO DEL PATRONIMICO GIA USATO - ELEMENTI DIFFERENZIATORI - IRRILEVANZA - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*

La legge 11 marzo 1967, n 158, ha abrogato la norma dell'art 13, secondo comma, RD 21 giugno 1942, n 929, vietando l'uso - come marchio - del nome, della ditta, sigla o insegna, quando questi segni siano uguali o simili a quelli usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, ha eliminato la facolta, prevista dalla precedente disciplina, di usare al detto fine quei segni con elementi idonei a differenziarli. Pertanto, la nuova legge rimuove le situazioni giuridiche sorte sotto il vigore della precedente normativa, rendendo illegittimo l'uso, come marchio, del nome patronimico, anche se unito ad elementi differenziatori, gia usato da altro imprenditore in un marchio anteriore per prodotti dello stesso genere, pur non estendendo la sua efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente di cui sono pendenti gli effetti.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1967 num. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2569, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)