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Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 10/06/1977 (Rv. 386105 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - USO DEL PROPRIO NOME PATRONIMICO - DIVIETO DISPOSTO DALLA LEGGE N 158 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386105-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - USO DEL PROPRIO NOME PATRONIMICO - DIVIETO DISPOSTO DALLA LEGGE N 158 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di brevetti per marchi d'impresa, la legge 21 marzo 1967 n 158, la quale, modificando l'art 13 del RD 21 giugno 1942 n 929, ha eliminato la possibilita di usare come marchio il proprio nome patronimico, ove costitutivo di un altrui marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, ancorche unito ad elementi differenziatori, opera anche con riguardo a situazioni giuridiche sorte sotto il vigore dell'originario testo del citato art 13, nel senso di escludere, dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la legittimita di quell'uso. (V 1461/72, mass n 358105).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)