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Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983 (Rv. 428592 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - GIUDIZIO INSTAURATO EX ART. 2932 COD. CIV. - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STESSO - FORMULATA DAL CONVENUTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428592-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - GIUDIZIO INSTAURATO EX ART. 2932 COD. CIV. - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STESSO - FORMULATA DAL CONVENUTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il convenuto con domanda per l'esecuzione specifica di un preliminare (art. 2932 cod. civ.) non può per la prima volta in appello richiedere la risoluzione di tale contratto a norma dello art. 1467 cod. civ., costituendo detta richiesta una vera e propria domanda, e non una mera eccezione, perché diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante dal semplice rigetto della domanda dell'attore. (V 3063/75, mass n 377156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)