Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 30/01/1995 (Rv. 490116 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Domanda di risoluzione - Natura di eccezione - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (art. 1467 cod. civ.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale, e non può essere proposta, quindi, per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., neppure se in primo grado l'eccessiva onerosità sia stata dedotta dal convenuto a fondamento di una domanda di modifica delle condizioni contrattuali, dato che tale modifica può essere solo offerta per evitare la risoluzione e che, per il "petitum" che ne è oggetto, la relativa istanza è, comunque, del tutto diversa rispetto alla domanda di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)