Sez. 5, Sentenza n. 6571 del 12/03/2008 (Rv. 602586 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA | Sopratassa - Natura - Conseguenze - Disciplina.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA
In materia di tributaria, la soprattassa ricollegabile ad una infrazione ha conseguenze equiparabili ad un supplemento di tributo, qualitativamente diverse da quelle di una semplice pena pecuniaria non produttiva d'interessi; ne discende che, configurando una prestazione integrativa del tributo al quale si riferisce, cioè una mera "maggiorazione" dello stesso, ne ha la medesima natura ed è assoggettata alla medesima disciplina, con la conseguenza che su di essa sono dovuti gli interessi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1987 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)