Sez. 5, Sentenza n. 15131 del 30/06/2006 (Rv. 591634 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA | Natura sanzionatoria - Configurabilità - Natura risarcitoria - Esclusione - Conseguenze - Mancata prova del danno cagionato all'amministrazione finanziaria dal comportamento del contribuente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di soprattassa per violazione dell'obbligo di versamento dell'IVA annuale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATASSA
Le soprattasse, stabilite in relazione a vari tipi di imposte (ora sostituite con sanzioni pecuniarie di uguale importo, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), configurano vere e proprie sanzioni tributarie irrogate in ragione del riscontrato accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, e non già forme di addebito a titolo risarcitorio, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderne l'applicabilità sul rilievo della mancata prova del danno procurato dal contribuente all'amministrazione finanziaria con il comportamento sanzionato. (Fattispecie relativa alla soprattassa già prevista dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione al tardivo versamento dell'IVA annuale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)