diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6323 del 11/07/1996 (Rv. 498493 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - CAVE E TORBIERE | Sanzioni amministrative - Irrogazione - Delega al Comune - Potere della Regione di irrogare direttamente le sanzioni - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498493-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - CAVE E TORBIERE

Il potere di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, in materia di cave e torbiere, consente alle Regioni di delegare poteri sanzionatori ad altro soggetto (il Comune), purché negli stessi limiti posti al delegante dalla Costituzione (artt. 117 e 118 Cost.); tuttavia il conferimento della delega, anche solo in via transitoria, al Comune, non priva la Regione del potere di irrogare direttamente le sanzioni amministrative attraverso gli organi competenti. In quest'ultima ipotesi il conflitto insorto tra delegante e delegato, in relazione ai rispettivi poteri, non può essere fondatamente invocato dal destinatario del provvedimento per sostenere la illegittimità della provenienza dello specifico provvedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 30/04/1980 num. 36 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)