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Sez. 1, Sentenza n. 598 del 10/02/1977 (Rv. 384150 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO DA UN ENTE DIVERSO DALLO STATO - DISPOSIZIONI DEL RD N 350 DEL 1895 RICHIAMATE NEL CONTRATTO - NATURA CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCANZA DI RISERVE DELL'APPALTATORE; CONTESTABILITA DEI CONTROCREDITI DEL COMMITTENTE).*
Stato
decisa il 1977-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384150-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO DA UN ENTE DIVERSO DALLO STATO - DISPOSIZIONI DEL RD N 350 DEL 1895 RICHIAMATE NEL CONTRATTO - NATURA CONTRATTUALE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCANZA DI RISERVE DELL'APPALTATORE; CONTESTABILITA DEI CONTROCREDITI DEL COMMITTENTE).*

Le Disposizioni del RD 25 maggio 1895 n 350, sulle opere di Competenza del ministero llpp, ove richiamate in un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato da ente diverso dallo stato, hanno natura di clausole contrattuali, la cui interpretazione e demandata al giudice del merito, e non e sindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivata. (nella specie, in un appalto conferito da istituto autonomo per le case popolari, i giudici del merito avevano affermato che la Mancanza di riserve dell'appaltatore avverso lo stato finale dei lavori, in base all'art 54 del citato RD n 350 del 1895, richiamato dal contratto, rendeva incontestabili i crediti dell'appaltatore medesimo verso il committente, non anche i controcrediti di quest'ultimo. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto incensurabile la statuizione, perche correttamente motivata). (V 850/72, mass n 357044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)