Sez. 1, Sentenza n. 5440 del 22/11/1978 (Rv. 395208 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - APPALTI DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - APPALTI DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Negli appalti degli enti locali le norme del capitolato generale per le opere pubbliche, approvate con il DPR 16 luglio 1962, n 1063, si applicano non in forza propria, bensi per richiamo contrattuale e, conseguentemente, in Sede di impugnazione del lodo arbitrale, la violazione di esse e deducibile soltanto sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale del difetto o della contraddittorieta di motivazione, nei limiti in cui la impugnazione possa, sotto tale profilo, ritenersi ammissibile in relazione all'art 829, n 4 cod proc civ. (V 3239/77, mass n 386752; (V 598/77, mass n 384150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)