Sez. 3, Sentenza n. 1234 del 03/03/1981 (Rv. 411816 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CAUSA PROPOSTA DINANZI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO UFFICIO IN SEDE ORDINARIA SUL PRESUPPOSTO DELLA NON ANNOVERABILITA DI ESSA TRA LE CONTROVERSIE DI LAVORO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CAUSA PROPOSTA DINANZI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLO STESSO UFFICIO IN SEDE ORDINARIA SUL PRESUPPOSTO DELLA NON ANNOVERABILITA DI ESSA TRA LE CONTROVERSIE DI LAVORO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che la causa esula da quelle contemplate dallo art 409 cod proc civ, la rimette allo stesso ufficio in Sede ordinaria, non decide una questione di Competenza, ma ha portata meramente ordinaria circa la ripartizione di compiti all'interno di detto ufficio ed il rito applicabile, sicche non e impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza. (Conf 917/79, mass n 397072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)