Sez. T, Ordinanza n. 19850 del 15/06/2026 (Rv. 679206-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Diritto di detrazione all’eccedenza IVA - Termine ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di IVA, per effetto delle modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, non è più quello previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto, ma coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 CORTE COST., Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)