Sez. T, Ordinanza n. 31406 del 02/12/2025 (Rv. 677405-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Iva - Operazioni completamente occultate - Ricostruzione degli importi versati e percepiti durante l'operazione - Prezzo già comprensivo dell'Iva - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di IVA, ove il contribuente realizzi operazioni completamente occultate all'amministrazione finanziaria (cd. evasore totale), la ricostruzione della maggiore materia imponibile, con accertamento cd. induttivo puro, deve essere intesa, secondo gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità, come comprensiva dell'importo di tale tributo, cosicché, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, al soggetto passivo va riconosciuto il diritto di detrarre l'imposta a monte, da esercitarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18 com. 1, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 73, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 179 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)