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Sez. 2, Sentenza n. 590 del 02/03/1974 (Rv. 368373 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1974-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368373-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - NULLITA.*

Nella notificazione per mezzo della posta, la cartolina di ritorno costituisce parte essenziale della documentazione, la cui Mancanza determina la inidoneita dell'atto al conseguimento dello scopo di certificazione per il quale essa e prevista ed inficia la notificazione di una nullita che, a norma dell'art 5 del RD 2393 del 1923, puo essere sanata soltanto dalla Costituzione del convenuto. (Conf 594'72, mass n 356633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 5, Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)