diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 594 del 28/02/1972 (Rv. 356633 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CARTOLINA DI RITORNO - VALORE - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356633-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CARTOLINA DI RITORNO - VALORE - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Nella notificazione a mezzo posta, la cartolina di ritorno costituisce parte essenziale della documentazione, la cui Mancanza determina la inidoneita dell'atto al conseguimento dello scopo di certificazione per il quale e prevista ed inficia la notificazione di una nullita che, a norma dell'art 5 del RD 21 ottobre 1923, n 2393, puo essere sanata soltanto dalla Costituzione del convenuto. (V 1156'71, mass n 351274; 355'70, mass n 345275).*

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)