Sez. 5, Sentenza n. 36011 del 09/10/2020 Ud. (dep. 16/12/2020) Rv. 280006 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato non detenuto - Notifica mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Dichiarazione del difensore contenuta nell'atto di nomina di non accettare le notificazioni - Validità della notifica - Sussistenza - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Le notificazioni all'imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sono valide anche ove il difensore, nell'atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo, la prima, l'elezione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)