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Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239396 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata all'imputato non detenuto ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. al difensore di fiducia - Nullità intermedia - Disciplina - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239396-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. (In applicazione di detto principio le S.U. hanno ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento, del resto nemmeno dedotti, dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità; d'altro canto, le S.U. hanno ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)