Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016 (Rv. 638382 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Occupazione originariamente illegittima - Perdita della proprietà privata a seguito della radicale trasformazione del bene - Risarcimento - Soggetti obbligati - Comune ed enti delegati - Corresponsabilità solidale - Sussistenza - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Nell'ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, qualora l'occupazione risulti "ab initio" illegittima (nella specie, in ragione dell'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indicazione dei termini), tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli enti autori, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., avendo perseverato nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della illegittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l'opera eseguita rientri, o meno, nel patrimonio dell'autore della condotta illecita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)