Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000 (Rv. 534017 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Occupazione originariamente illegittima - Perdita della proprietà privata a seguito di radicale trasformazione del bene - Risarcimento - Soggetti obbligati - Comune ed enti delegati - Corresponsabilità solidale - Sussistenza - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Nell'ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione dell'opera pubblica, qualora l'occupazione risulti "ab initio" illegittima (essendo stato pronunciato l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità da parte del giudice amministrativo), tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta, conseguentemente, illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli autori, tenuti al relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. Pertanto, con la responsabilità dell'ente espropriante concorre quella dell'ente delegato alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), a prescindere dal fatto che l'opera eseguita entri o no nel patrimonio dell'autore della condotta illecita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)