Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 23/04/1983 (Rv. 427720 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - FUNZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 30 COMMA QUARTO, COST. - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - FUNZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 30 COMMA QUARTO, COST. - ESCLUSIONE.*
L'attuale disciplina del procedimento per l'ammissibilità della Azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale pur diretto non già ad accertare la fondatezza dell'Azione, demandata al giudice della successiva cognizione piena, ma solo a delibare, sommariamente, gli elementi di probabilità (fumus boni iuris) del fondamento dell'Azione, anche attraverso la valorizzazione di elementi presuntivi, attua la previsione costituzionale di limiti alla ricerca della paternità naturale, con la conseguenza che non contrasta con l'art. 30, comma quarto, cost. Il quale, nel prevedere quei limiti, affida al legislatore ordinario la scelta delle condizioni e della misura degli stessi, e comunque non incide sulla loro sufficienza.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)