Sez. 1, Sentenza n. 5882 del 10/10/1983 (Rv. 430724 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il giudice del merito deve limitarsi ad accertare l'esistenza di indizi o di specifiche circostanze - secondo le analoghe successive formulazioni dell'art. 274 cod. civ., prima e dopo la riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 - in via meramente delibativa al solo fine di pronunziare su quell'ammissibilità e senza che sia necessaria l'acquisizione di elementi forniti di decisivo e comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che risulti un fumus boni iuris attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione come verosimilmente non priva di fondamento, dal momento che tale delibazione si deve mantenere sul piano della probabilità e non della certezza. Pertanto, contraddizioni, omissioni e lacune che potrebbero invalidare la decisione di merito nel giudizio dichiarativo della paternità non sono sempre e necessariamente tali da inficiare quella valutazione di probabilità che, proprio perché tale, ammette prove e valutazioni contrarie, purché non escludano, in via assoluta, ogni sua attendibilità, con la conseguenza che l'adeguatezza della motivazione va considerata in relazione a tale diverso piano posto dal legislatore per la mera giustificabilità dell'Azione promovenda, essendo sufficiente che siano indicate le ragioni della probabilità e non della certezza dei fatti indicati. (V 3777/83, mass n 428688; (V 2805/83, mass n 427720; (V 2805/83, mass n 427717; (V 2671/83, mass n 427551; (V 2288/83, mass n 427131; (V 1379/82, mass n 419221; (V 172/82, mass n 417853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)