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Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 31/10/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162627 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI CONCORRENTI NEL REATO ESTRANEI AL PROCEDIMENTO DEFINITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162627-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI CONCORRENTI NEL REATO ESTRANEI AL PROCEDIMENTO DEFINITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'inammissibilità di un secondo giudizio sancisce il divieto "ne bis in idem" solo nei confronti della persona cui il giudicato si riferisce e non di concorrenti nel reato cui la sentenza irrevocabile non si riferisce o di altri soggetti che possono essere sottoposti a procedimento penale per quel fatto, con la sola eccezione del caso in cui detta sentenza abbia escluso la sussistenza del fatto, essendo rimasto accertato che nessuna persona lo ha commesso perché mai accaduto. (V mass n 154900; (V mass n 147308; (V mass n 146168; (V mass n 145185; (Conf mass n 153739, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)