Sez. 5, Sentenza n. 5596 del 19/02/1980 Ud. (dep. 05/05/1980) Rv. 145185 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il principio ne bis in idem puo agire soltanto nel caso in cui l'identita non concerne la sola condotta dell'agente, ma comprende l'intera materialita del reato nei suoi tre elementi della condotta, dell'evento e del nesso causale. Pertanto, il principio in parola non puo trovare applicazione nel caso di concorso dei reati di sottrazione di pignorati e bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni, data la Mancanza di identita dei rispettivi elementi costitutivi e consumandosi fra l'altro il secondo reato con la dichiarazione di fallimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)