Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 01)
IMPRESA - IN GENERE | Cessione o surroga nel credito - Possibilità di far valere la responsabilità di cui all’ art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.
IMPRESA - IN GENERE
La responsabilità contemplata dall'art. 13, comma 2, l. n. 109 del 1994 nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui l'impresa subappaltante o fornitrice abbia ceduto il proprio credito o che abbia a sé surrogato, in quanto la cessione e la surroga determinano una modificazione del lato attivo dell'obbligazione, senza che ciò comporti un'applicazione estensiva del medesimo art. 13.
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)