Sez. 5 - , Sentenza n. 15863 del 24/07/2020 (Rv. 658364 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE | Società consortile a responsabilità limitata - Disciplina applicabile - Obbligazioni assunte dalla società – Debiti erariali - Responsabilità illimitata dei soci - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE
Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti del socio di una società consortile a responsabilità limitata, per i debiti erariali della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2462 com. 1, Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 2472 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)