Sez. 3, Sentenza n. 2329 del 23/10/1961 (Rv. 881973 - 01)
VENDITA - VIZI - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - RICONOSCIBILITÀ - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO. VENDITA - VIZI - RICONOSCIMENTO DEL VENDITORE - DENUNCIA - NON NECESSARIA. APPELLO - PROVA NUOVA - ESTREMI - FATTISPECIE. SENTENZA - AZIONE DI DANNI - GIUDIZIO SUL 'QUANTUM' - INSCINDIBILITÀ.
VENDITA - VIZI - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - RICONOSCIBILITÀ - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO. VENDITA - VIZI - RICONOSCIMENTO DEL VENDITORE - DENUNCIA - NON NECESSARIA. APPELLO - PROVA NUOVA - ESTREMI - FATTISPECIE. SENTENZA - AZIONE DI DANNI - GIUDIZIO SUL 'QUANTUM' - INSCINDIBILITÀ.
Nella disciplina giuridica della compravendita, la Determinazione di speciali termini di decadenza e di prescrizione per l'Esercizio del diritto alla garanzia trova la sua giustificazione non soltanto nella esigenza di assicurare alle parti una rapida definizione dei reciproci rapporti contrattuali, ma anche, e soprattutto, nella tutela degli interessi del venditore, cui una tardiva denuncia dei vizi della cosa venduta rende più difficile ogni accertamento sulla sussistenza, sulla entità e sulle cause degli stessi. Il compratore ha l'Onere di denunciare i vizi entro otto giorni a pena di decadenza e tale termine va computato dal momento della conclusione del contratto per i vizi apparenti, mentre per quelli occulti decorre dal giorno della scoperta. In quest'ultima ipotesi, la tempestività o meno della denuncia si ricollega alla indagine rivolta ad accertare quando il vizio della cosa sia stato scoperto dal compratore; ciò postula, per ciascun caso concreto, un apprezzamento di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, la cui pronuncia si sottrae ad ogni Sindacato di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto. L'art.1495, 2 comma, cod.civ., esonera il compratore dalla denuncia del vizio della cosa venduta allorquando il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio. Ciò costituisce una applicazione del principio generale fissato dall'art.2966 cod.civ., secondo cui, in materia di diritti disponibili, la decadenza è impedita dal riconoscimento proveniente dalla persona contro la quale il diritto si deve far valere, e trova la sua giustificazione nel rilievo che la denuncia dei vizi ha principalmente lo scopo di tutelare il venditore da tardive pretese del compratore non più facilmente controllabili. Tale finalità viene meno ogni qualvolta il venditore sia a conoscenza dello stato della cosa venduta. L'Onere della denuncia, richiesto dalla legge per evitare la decadenza dall'Azione di garanzia, presuppone la ignoranza del vizio da parte del venditore; pertanto, il riconoscimento della esistenza dei vizi da parte del venditore è suscettibile di tali effetti anche se avvenuto quando siano decorsi gli otto giorni dalla scoperta. Esso, in Mancanza di prova contraria, fa presumere la conoscenza del vizio nel venditore sin dal momento della conclusione del contratto, prescindendo in tal modo il verificarsi della decadenza. Il principio della unità e contestualità della prova per testi, desumibile dal combinato disposto dei primi due comma dell'art.244 cod.proc.civ., non consente di considerare come nuova, ai sensi e per gli effetti dell'art.345 cod.proc.civ., una prova testimoniale su circostanze che si riconnettano in qualche modo con quella già raccolta nel precedente grado del giudizio e siano comunque dirette a riproporre o rinnovare la medesima indagine nonché a contraddirne o modificarne i risultati. L'ordinamento processuale in vigore, se consente di scindere il giudizio di responsabilità e di condanna generica da quello sulla liquidazione del danno, non autorizza tuttavia il frazionamento in separati processi della decisione sul quantum che deve essere unica e contestuale per tutti i capi della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)