Sez. 2, Sentenza n. 3094 del 21/04/1988 (Rv. 458605 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEI VIZI - MALAFEDE DEL VENDITORE - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEI VIZI - MALAFEDE DEL VENDITORE - IRRILEVANZA.*
Lo scopo della denuncia prevista dall'art. 1495 cod. civ. non è soltanto quello di far conoscere al venditore, che li abbia eventualmente ignorati, i vizi della cosa venduta, ma anche quello di evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e di fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente, anche nell'interesse del venditore che potrebbe in tal modo rivalersi verso i propri fornitori. Pertanto, la malafede del venditore e la sua conoscenza dei vizi della cosa, mentre rilevano, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., per rendere inoperante il patto di esclusione della responsabilità, non sono sufficienti a dispensare il compratore dell'Onere della tempestiva denunzia, a tal fine occorrendo, a norma del secondo comma dell'art. 1495 citato, qualche cosa di più del semplice silenzio del venditore, e cioè che egli abbia attuato artifici o espedienti idonei a mascherare i vizi ed a renderne più difficile il riconoscimento. (V 5114/78, mass n 394866; (V 4714/77, mass n 388316; (V 2471/74, mass n 370893; (V 2329/61, mass n 881973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)