Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 13/09/1979 (Rv. 401334 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA ASSICURATIVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA ASSICURATIVA.*
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti abbia di conseguenza fatto venir meno oggettivamente la necessita della pronuncia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti circa la sussistenza e la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (nella specie, e stata ritenuta corretta la decisione di merito che aveva escluso la cessazione della materia del contendere nel fatto che la societa assicuratrice, nel pagare una certa somma a titolo di risarcimento del danno, non aveva riconosciuto operante, con quel pagamento, la garanzia assicurativa). (Conf 2714/74, mass n 371166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)