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Sez. 3, Sentenza n. 332 del 16/01/1987 (Rv. 450085 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450085-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su ciò che era oggetto di controversia: ciò non si verifica quando vi sia dissenso tra le parti circa la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (Conf 1173/80, mass n 404657; (Conf 4753/79, mass n 401334; (Conf 2714/74, mass n 371166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)