diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 895 del 25/10/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167593 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - LIMITI DEL GIUDICE NELLA NUOVA FISSAZIONE DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167593-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - LIMITI DEL GIUDICE NELLA NUOVA FISSAZIONE DELLA PENA.*

In applicazione della regola del divieto di reformatio in peius, il solo limite che incontra in appello il giudice nella nuova fissazione della pena per il reato continuato (in caso di assoluzione dell'imputato dal reato preso in considerazione per determinare la pena base in precedenza) consiste - anche in caso di concessione delle attenuanti generiche - nel dovere di non superare la pena complessiva inflitta dal primo giudice né la pena base da questi determinata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)