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Sez. 2, Sentenza n. 12133 del 11/07/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174177 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - RIDEFINIZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174177-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - RIDEFINIZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*

In materia di continuazione, al giudice del gravame non è inibito di rettificare l'eventuale errore contenuto nella sentenza impugnata circa la individuazione del reato più grave, senza procedere ad una riconsiderazione e rideterminazione della pena che deve restare immutata, sia come base che come aumento ex art. 81 cod. pen.. (V mass n 164611; (V mass n 167593; (Conf mass n 163849).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)