Sez. 3, Sentenza n. 7351 del 23/02/1995 Ud. (dep. 30/06/1995) Rv. 202051 - 01
Produzione commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere | Pubblicità ingannevole - Prodotti dietetici ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 111 - Obbligo di osservanza della normativa prevista dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 - Sussistenza.
Produzione commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere
Tutti i prodotti alimentari, anche quelli che possono essere caratterizzati come "dietetici" ex art. 1 comma 3 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 111, devono essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente ed perciò anche a quelle previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 tra le quali rientra il divieto penalmente sanzionato della pubblicità ingannevole.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 111 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 111 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)