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Sez. 3, Sentenza n. 10410 del 12/06/1998 Ud. (dep. 05/10/1998) Rv. 211858 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE | PubblicitĂ  ingannevole - Art. 13 legge n. 283 del 1962 - Abrogazione da parte del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211858-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE

La violazione di cui all'art 13 della legge 283 del 1962 - cd. pubblicitĂ  ingannevole - costituisce tuttora reato e non deve ritenersi depenalizzata per effetto del D. Lgs. 109 del 1992. Infatti la legge delega, nell'attribuire al governo il potere di dettare norme per l'attuazione delle direttive comunitarie, all'art. 2 lett. d) autorizzava l'introduzione di sanzioni amministrative e penali, salve le norme penali vigenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)