diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1671 del 07/03/1983 (Rv. 426520 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESAZIONE (GESTIONE) DIRETTA - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTÀ PREVISTO DALLA LEGGE N. 156/1963 - NATURA - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELLO STIPENDIO - ESCLUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ CONVENZIONALE PER GLI EX COMBATTENTI.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426520-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESAZIONE (GESTIONE) DIRETTA - PERSONALE DIPENDENTE - PREMIO DI FEDELTÀ PREVISTO DALLA LEGGE N. 156/1963 - NATURA - COMPUTABILITÀ NELLA BASE DI CALCOLO DELLO STIPENDIO - ESCLUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ CONVENZIONALE PER GLI EX COMBATTENTI.*

Il premio di fedeltà previsto dalla legge 14 febbraio 1963 n. 156 per i dipendenti delle gestioni delle imposte di consumo con un'anzianità di servizio di almeno venti anni costituisce una erogazione eccezionale, collegata ad un servizio effettivamente prestato, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, non è parificabile al trattamento corrispondente alla buonuscita prevista per gli statali e non è computabile, ai fini della Determinazione dell'indennità convenzionale per gli ex combattenti ed assimilati, nella base di calcolo dello stipendio annuo, dato che il limite contenuto nel rinvio, operato dalla disposizione predetta, all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 esclude la computabilità delle mensilità aggiuntive e, a maggior ragione, delle indennità speciali corrisposte una tantum alla cessazione del rapporto. (V 4053/82, mass n 422009; (V 1401/80, mass n 404947; (V 1347/79, mass n 397620; (V 1345/79, mass n 397618).*

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 156 art. 2 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)