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Sez. U, Sentenza n. 1401 del 01/03/1980 (Rv. 404947 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE - BENEFICI - OPERATIVITA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - ART 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1980-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404947-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE - BENEFICI - OPERATIVITA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - ART 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - PORTATA.*

In tema di benefici 'combattentisticì per il personale degli enti indicati dall'art 4 della legge 24 maggio 1970 n 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianita convenzionale operano ai fini della liquidazione della indennita di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita di anzianita, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entita dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilita e delle altre mensilita aggiuntive. (V 5215/78, mass n 394975; (V 4013/77, mass n 387694; (V 3543/76, mass n 382298).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)