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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9839 del 20/04/2018 (Rv. 648279 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Amministratore di sostegno - Rimozione e sostituzione da parte del giudice tutelare - Decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648279-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)