Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9839 del 20/04/2018 (Rv. 648279 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Amministratore di sostegno - Rimozione e sostituzione da parte del giudice tutelare - Decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)