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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018 (Rv. 651970 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Amministrazione di sostegno - Designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - Natura ordinatoria ed amministrativa - Conseguenze - Competenza del tribunale sul reclamo - Sussistenza - Contestualità della designazione del soggetto rispetto all’apertura dell’amministrazione di sostegno - Irrilevanza - Regolamento di competenza d’ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651970-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)