Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 26/08/1969 (Rv. 342942 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ACCERTAMENTO DELLA SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ACCERTAMENTO DELLA SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La delazione del giuramento suppletorio e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, cui spetta la valutazione degli elementi probatori acquisiti, al fine di stabilire quale delle parti abbia fornito elementi maggiori e piu attendibili che integrino l'estremo della semiplena probatio. L'Esercizio del suddetto potere, se risulta adeguatamente motivato, non e pertanto sindacabile da parte della Corte di Cassazione. (V 13-69, massima n 337801 3539-68, massima n 336711 2184-68, massima n 334376).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)