diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2184 del 27/06/1968 (Rv. 334376 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334376-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La delazione del giuramento suppletorio e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, al quale spetta la valutazione degli elementi probatori raccolti, per stabilire quale delle parti abbia fornito elementi di prova maggiori e piu attendibili che integrino una semiplena probatio. Pertanto, il Sindacato della Corte di Cassazione in proposito resta circoscritto nei limiti del difetto di motivazione. Conforme alla sentenza n. 1506-67, massima n. 328223.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)