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Sez. L, Sentenza n. 9234 del 08/11/1994 (Rv. 488420 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sottoscrizione del ricorso e procura speciale - Apposizione e rilascio posteriore alla pronuncia della sentenza impugnata - Riferimento al deposito della sentenza e non alla lettura del dispositivo - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488420-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, avendo riferimento, nel rito del lavoro, non alla lettura del dispositivo ma al deposito della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)