Sez. L, Sentenza n. 9234 del 08/11/1994 (Rv. 488420 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sottoscrizione del ricorso e procura speciale - Apposizione e rilascio posteriore alla pronuncia della sentenza impugnata - Riferimento al deposito della sentenza e non alla lettura del dispositivo - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, avendo riferimento, nel rito del lavoro, non alla lettura del dispositivo ma al deposito della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)