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Sez. 3, Sentenza n. 1354 del 06/06/1962 (Rv. 252186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CONTROVERSIA SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - INSCINDIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - CONTROVERSIA SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - INSCINDIBILITA - ESCLUSIONE.*

Si ha causa inscindibile ogni qualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu parti, affinche la sentenza medesima non sia inutiliter data. Pertanto quando tra due delle piu parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti in relazione alla posizione rispettiva che le stesse hanno assunto nel giudizio medesimo e pienamente possibile la scissione e non e, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione. (Conf 1258/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)