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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023 (Rv. 666770 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Controversia sulla ripartizione delle spese processuali - Inscindibilità - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666770-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)