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Sez. L, Sentenza n. 1309 del 16/02/1999 (Rv. 523280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità - Incompatibilità con attività di lavoro autonomo o subordinato svolto prima della concessione della pensione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La incompatibilità tra la pensione di inabilità ed i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato prevista dall'art. 2 quinto comma della legge 12 giugno 1984 n. 222 insorge solo per le attività svolte dopo il provvedimento amministrativo o giudiziale di concessione della pensione, mentre, per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa e la concessione non vale ad escludere l'esistenza della assoluta impossibilità lavorativa l'attività che il soggetto sia costretto ad esercitare con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici per ottenere il conseguimento di corrispettivi necessari alla sopravvivenza.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)