Sez. L, Sentenza n. 5903 del 18/05/1992 (Rv. 477254 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Incompatibilità con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato - Condizione - Svolgimento delle attività successivamente al riconoscimento del diritto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
Ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla legge n. 222 del 1984, la disposizione dell'art. 2 quinto comma della legge stessa, secondo cui detta pensione è incompatibile con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, non implica che l'assicurato debba cessare ogni attività lavorativa prima della concessione della pensione; tale incompatibilità insorge solo per attività lavorative continuate (od intraprese per la prima volta) dopo il provvedimento, amministrativo o giudiziale, di concessione della pensione e quindi in un momento successivo al riconoscimento del diritto dell'assicurato al beneficio pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)