Sez. 1, Ordinanza n. 9544 del 14/04/2026 (Rv. 677899-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità al regime fallimentare ex art. 18 l.fall. - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO
La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall., sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per procedere alla riassunzione del giudizio è quello "lungo" ex art. 327 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)