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Sez. L - , Sentenza n. 20996 del 06/08/2019 (Rv. 654801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Sentenza di rimessione - Notificazione - Omissione - Riassunzione del processo - Termine ex art. 353 c.p.c. - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. - Errore materiale nella sentenza di rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dalla data di correzione della sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga un mero errore materiale, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dall'annotazione in calce dell'ordinanza di correzione purchè si tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum" del giudice di appello. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dall'annotazione della correzione dell'errore materiale della sentenza di appello circa l'indicazione del giudice di primo grado al quale era stato rimesso il giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)